Un importante principio in materia di responsabilità professionale per omissione
Festeggio una bella vittoria in Cassazione su una questione complessa in materia di responsabilità professionale per omissione ( in parole semplici: cosa succede quando un avvocato dimentica di fare qualcosa che avrebbe invece dovuto fare per tutelare fino in fondo il suo cliente). La questione riguardava il tema della prova che chi agisce in giudizio deve riuscire a dimostrare. Trattandosi di omissione (in questo caso: non avere riassunto un processo entro il termine di legge) chi voleva vedersi riconosciuto il danno subito veniva abitualmente richiesto di dare una prova assai difficile (nella pratica quasi impossibile): non soltanto infatti era tenuto a dimostrare che il professionista aveva colpevolmente omesso di compiere un atto dovuto ma anche che, qualora quell’atto fosse stato compiuto, il danno non si sarebbe effettivamente verificato. Dunque nel caso concreto che se il processo (non celebrato per colpa della dimenticanza dell’avvocato) fosse stato portato a conclusione il giudice avrebbe effettivamente dato ragione all’attore. In pratica un processo al processo con la difficoltà aggravante di dover raggiungere una certezza che vista proprio l’aleatorietà delle decisioni dei giudici può risultare concretamente impossibile da raggiungere. Oggi la Cassazione ha stabilito che non è più necessaria la certezza del danno ma la probabilità che esso si sarebbe verificato. Una decisione assolutamente giusta che apre le porte a risarcimenti per i clienti che si sono imbattuti in casi di malpractice (imperizia, negligenza, errori gravi) da parte dei rispettivi avvocati. Insomma se l’avvocato sbaglia in modo grave alla fine a pagare sarà lui. Forse è giunto il momento di pensare ad una buona assicurazione professionale e di verificare, quando si dà un incarico ad un avvocato, che egli ne sia fornito. Anche il Sole 24 ore e altri quotidiani di economia danno notizia con un commento di questa importante sentenza. Insomma una doppia soddisfazione.