anticipazioni riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell’Unione europea;
– il comma 10 dell’articolo 8 proroga i termini – stabiliti dall’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014, cosiddetto “sblocca Italia” – per l’aggiornamento o la revisione delle concessioni autostradali, che ai sensi del predetto articolo 5, deve prevedere investimenti aggiuntivi da parte dei concessionari, deve avvenire “nel rispetto dei principi dell’Unione europea”, ed è comunque “subordinata al rilascio del preventivo assenso da parte dei competenti organi dell’Unione europea”. A tale riguardo si segnala l’articolo 43 (modifica di contratti durante il periodo di validità) della nuova direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, che dovrà essere recepita entro il 18 aprile 2016. Si segnala altresì che, a prescindere dalla proroga di cui al presente articolo, in relazione alla legittimità della revisione delle concessioni autostradali prevista dal decreto “sblocca Italia”, il 17 ottobre 2014 è stata avviata la procedura di pre-infrazione EU-Pilot da parte della Commissione europea;
– il comma 4 dell’articolo 9 proroga al 30 settembre 2015 il termine per l’eventuale attivazione della procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo, anche con la nomina di appositi commissari straordinari, finalizzato ad accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione, oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione europea in ordine all’applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane. A tale riguardo, si ricorda la sentenza della Corte di giustizia, del 10 aprile 2014, nella causa C-85/13, per non conformità di 41 comuni, che segue analoga sentenza del 19 luglio 2012, nella causa C-565/10. Inoltre, con riferimento ad ulteriori agglomerati urbani, tra cui Roma, Firenze, Napoli, Bari e Pisa, la Commissione europea, il 31 marzo 2014, ha aperto una nuova procedura di infrazione (n. 2014/2059), per la non conforme applicazione della direttiva 91/271CEE sulle acque reflue urbane;
– il comma 4 dell’articolo 10 differisce al 30 aprile 2015 i termini previsti dall’articolo 15 del decreto legislativo n. 44 del 2014, in materia di autorizzazione, funzionamento e trasparenza dei gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) che operano nell’Unione europea, per consentire l’emanazione del regolamento necessario affinché le Sgr che gestiscono FIA italiani o che abbiano istituito Organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr), nonché i depositari dei relativi beni, possano effettuare gli adempimenti necessari all’adeguamento alle disposizioni della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi d’investimento alternativi (AIFMD);
– il comma 12-octies dell’articolo 10, proroga al 31 dicembre 2017 gli incentivi fiscali disciplinati dalla legge 30 dicembre 2010, n. 238 e finalizzati ad incentivare il rientro in Italia di cittadini dell’Unione europea che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia, e che studiano, lavorano o che hanno conseguito una specializzazione post lauream all’estero. L’agevolazione consiste in una riduzione della base imponibile IRPEF, con riferimento al reddito di lavoro dipendente, d’impresa o di lavoro autonomo, che è riconosciuta nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento CE n.1998/2006 sui cosiddetti aiuti de minimis;
– il comma 1 dell’articolo 14 dispone che, nelle more del riordino delle funzioni delle province, i centri per l’impiego possano prorogare, fino al 31 dicembre 2015, i contratti di affidamento (a soggetti esterni) di servizi per l’impiego e per le politiche