E’ noto quanto sia stato aspro e tutt’ora controverso il dibattito intorno alla responsabilità civile dei magistrati. L’Italia, peraltro, è destinataria di una procedura di infrazione UE per non avere adeguato la propria normativa prevedendo una disciplina adeguata in materia. Ecco il motivo per il quale anche la Commissione Politiche Europee è stata coinvolta ad esprimere un parere a tale riguardo, parere che ho preparato e discusso il 15 ottobre scorso.
PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell’Unione europea)
Ai sensi dell’articolo 144, comma 1, del Regolamento
(Estensore: COCIANCICH)
Roma, 15 ottobre 2014
Sull’atto comunitario:
Comunicazione della Commissione su “Orientamenti sull’applicazione delle misure per collegare l’efficacia dei Fondi strutturali e d’investimento europei a una sana gestione economica conformemente all’articolo 23 del regolamento (UE) n. 1303/2013” (COM (2014) 494) (Atto comunitario n. 46)
La 14a Commissione permanente, esaminato l’atto comunitario in titolo,
considerato che:
nel periodo di programmazione 2014-2020 il sostegno dei cinque Fondi strutturali e di investimento europei (FESR, FSE, FC, FEASR e FEAMP, cosiddetti “fondi ESI”) è strettamente legato al rispetto della governance economica dell’UE;
tale legame è dovuto all’articolo 23 del regolamento (UE) n. 1303/2013, che costituisce il regolamento sulle disposizioni comuni (RDC) in merito ai cinque fondi ESI, il quale stabilisce le disposizioni che collegano l’efficacia dei fondi a una robusta e sana governance economica;
la condizionalità si applica per mezzo di due meccanismi distinti: un primo filone, riguardante in particolare i paragrafi da 1 a 8 dell’articolo 23, in base al quale la Commissione può chiedere a uno Stato membro di riprogrammare parte dei finanziamenti quando ciò è giustificato dalle sfide economiche e occupazionali individuate nell’ambito di varie procedure di governance economica, e un secondo filone, riguardante in particolare i paragrafi da 9 a 11 dell’articolo 23, in base al quale la Commissione è tenuta a proporre una sospensione dei fondi ESI quando sono raggiunte determinate fasi delle varie procedure di governance economica;
la Comunicazione in titolo riguarda il primo filone, fornendo chiarimenti in merito alla nozione di “revisione” e i tipi di “modifiche” degli accordi di partenariato e dei programmi e un’indicazione delle circostanze che possono dare luogo alla sospensione dei pagamenti;
considerato che:
nel corso del 2014 gli Stati membri stanno negoziando con la Commissione programmi e accordi di partenariato che determineranno la strategia pluriennale per lo stanziamento della quota annuale dei cinque fondi ESI nell’arco dei sette anni del periodo di programmazione (2014-20);
nel corso dei negoziati la Commissione vigila quindi a che i nuovi programmi siano elaborati tenendo conto delle pertinenti raccomandazioni specifiche per Paese e raccomandazioni del Consiglio per ogni Stato membro;
i fondi ESI sostengono di norma strategie d’investimento pluriennali che richiedono un certo grado di certezza e di continuità delle azioni. Una frequente riprogrammazione andrebbe quindi evitata;
tuttavia, a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la Commissione può richiedere una riprogrammazione, tra l’altro: a sostegno dell’attuazione di raccomandazioni specifiche per Paese (comprese quelle legate al braccio preventivo della procedura per gli squilibri macroeconomici) e di raccomandazioni del Consiglio a condizione che siano pertinenti nel quadro dei Fondi ESI; a sostegno dell’attuazione di raccomandazioni pertinenti del Consiglio destinate a uno Stato membro nell’ambito del braccio correttivo della procedura per gli squilibri macroeconomici, purché tale riprogrammazione sia ritenuta necessaria per contribuire a correggere gli squilibri macroeconomici;
secondo la Comunicazione, in ogni caso, la riprogrammazione subisce limitazioni giuridiche per gli importi che possono essere oggetto di un tale esercizio;
per quanto riguarda il riesame e i tipi di modifiche agli accordi di partenariato e ai programmi nell’ambito dell’articolo 23, il regolamento non stabilisce un termine entro il quale la Commissione deve presentare una richiesta di riprogrammazione, ma tale richiesta dovrà tenere conto della tempistica del c.d. semestre europeo e del suo atto conclusivo costituito dalle raccomandazioni specifiche per Paese e dovrà in ogni caso essere motivata;
quando la raccomandazione specifica per Paese o la raccomandazione del Consiglio pertinente che dà origine alla richiesta di riprogrammazione viene trattata per mezzo di un’ulteriore concentrazione dei fondi ESI, la Commissione indicherà i programmi e le priorità che dovrebbero essere rafforzati lasciando alla discrezione dello Stato membro i programmi e le priorità da ridurre di conseguenza. Tuttavia, in caso di mancata o insufficiente reazione da parte dello Stato membro interessato, la Commissione definirà i programmi e le priorità che dovrebbero essere ridotti;
per converso quando la raccomandazione specifica per Paese o la raccomandazione del Consiglio pertinente che fa scattare la richiesta di riprogrammazione viene trattata attraverso una diminuzione della dotazione dei fondi ESI in un settore specifico, conformemente all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e alle norme specifiche di ciascun fondo, gli Stati membri concentreranno il sostegno sugli interventi che apportano il maggiore valore aggiunto in termini di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva tenendo conto, tra l’altro, delle pertinenti raccomandazioni specifiche per Paese e delle raccomandazioni del Consiglio;
lo Stato membro interessato dovrebbe, alla luce della richiesta della Commissione, svolgere un esame approfondito del proprio accordo di partenariato e dei programmi menzionati nella richiesta, valutando come modificarli in modo da soddisfare al meglio la richiesta della Commissione. Una volta effettuato tale esame, lo Stato membro dovrebbe presentare le modifiche al suo accordo di partenariato e ai relativi programmi;
per quanto riguarda le azioni effettive in risposta a una richiesta di riprogrammazione della Commissione, se lo Stato membro non intraprende un’azione effettiva entro i termini fissati dall’articolo 23, paragrafi 3 e 4, la Commissione può presentare al Consiglio una proposta di sospensione parziale o totale dei pagamenti relativi ai programmi o alle priorità in questione;
il primo caso lampante di mancata adozione di azioni effettive si verifica quando uno Stato membro si limita a non presentare – entro il termine previsto dal regolamento – una risposta preliminare o una proposta di modifica del proprio accordo di partenariato e dei programmi relativi;
qualora uno Stato membro abbia presentato i documenti necessari entro i termini, la Commissione, tenendo conto della sua richiesta di riprogrammazione, effettuerà un controllo qualitativo delle modifiche proposte;
se uno Stato membro non adotta azioni effettive, la Commissione può proporre al Consiglio la sospensione dei pagamenti, e giustificherà la propria proposta spiegando perché le modifiche o revisioni alle dotazioni proposte nell’ambito di tutti i programmi e le priorità non sono sufficienti o in linea per conseguire gli obiettivi fissati nella raccomandazione specifica per Paese o nella raccomandazione del Consiglio;
per quanto concerne le circostanze che possono dar luogo alla sospensione dei pagamenti, a norma dell’articolo 23, paragrafo 6, la Commissione può proporre al Consiglio di sospendere in parte o in toto i pagamenti relativi ai programmi o alle priorità in questione qualora lo Stato membro non intraprenda un’azione effettiva. Il regolamento non precisa quali siano i casi in cui la Commissione dovrebbe presentare una proposta di sospensione;
la Commissione potrebbe considerare di proporre la sospensione in caso di “inazione”, ossia se lo Stato membro non fornisce alcuna risposta preliminare alla richiesta della Commissione o alcuna proposta di modifica dell’accordo di partenariato e dei programmi entro i termini previsti dal regolamento;
la sospensione dei pagamenti può essere presa in considerazione dalla Commissione anche qualora essa constati che la risposta dello Stato membro interessato alla richiesta di riprogrammazione non tratta tale richiesta o le modifiche proposte non sono correttamente rispecchiate nell’accordo di partenariato e nei programmi, o non sono sufficientemente ambiziose;
relativamente ai criteri per determinare i programmi da sospendere e il livello della sospensione, una sospensione nel contesto della prima parte delle misure (articolo 23, paragrafo 6 e paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013) non è automatica e riguarda soltanto i pagamenti. L’effetto immediato è l’interruzione della liquidità allo Stato membro. La Commissione ritiene che la proporzionalità e l’effettività implichino che la sospensione verrà fissata all’importo necessario per fornire i giusti incentivi allo Stato membro perché questo soddisfi la richiesta della Commissione;
si terrà conto delle dimensioni della sospensione in percentuale del PIL nazionale, si terrà conto della situazione economica e sociale degli Stati membri (tasso di disoccupazione, percentuale di persone a rischio di povertà o di esclusione sociale o contrazione del PIL dello Stato membro interessato);
nella sua proposta di sospensione, la Commissione indicherà i programmi o le priorità in questione. Come regola generale, la Commissione proporrà di applicare la sospensione ai programmi o alle priorità che dovrebbero essere ridotte al fine di consentire una ulteriore concentrazione su programmi o priorità di importanza più cruciale;
nessuna specifica tempistica è prevista per l’adozione da parte della Commissione della proposta di revoca della sospensione dei pagamenti dopo che lo Stato membro ha intrapreso azioni effettive;
tenuto conto infine che la Commissione giustificherà debitamente eventuali richieste di riprogrammazione e fornirà dettagli sufficienti sui programmi e sulle priorità da rafforzare o ridurre in funzione del caso specifico, indicando anche l’incidenza finanziaria prevista;
tenuto altresì conto che le azioni intraprese dallo Stato membro saranno valutate sulla base di criteri oggettivi. In caso di mancata adozione di azioni effettive, la Commissione spiegherà dettagliatamente perché le modifiche proposte dallo Stato membro sono considerate insufficienti. Ogni eventuale sospensione terrà conto dei fattori attenuanti. La Commissione non proporrà alcuna sospensione di quei programmi o priorità che devono essere rafforzati a seguito di una riprogrammazione o che sono considerati di importanza fondamentale,
formula per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:
benché siano eccessivamente analitici e con un approccio eccessivamente rigoroso, gli orientamenti di cui alla Comunicazione in esame rispecchiano la volontà politica espressa dal legislatore europeo con l’approvazione dei regolamenti sui fondi strutturali di cui alla programmazione 2014-2020, in cui i principi della condizionalità, soprattutto macroeconomica, sono stati iscritti tra le regole da rispettare per la fruizione delle risorse europee;
pertanto, pur non potendo escludere valutazioni puntuali relativamente ai singoli casi concreti, in linea generale non può che formularsi una raccomandazione affinché i predetti orientamenti siano rispettati quali criteri di massima per la piena fruibilità ed efficacia dei fondi strutturali per il periodo 2014-2020;
peraltro, in una prospettiva più ampia e in riferimento al migliore utilizzo dei fondi strutturali, occorrerebbe ridefinire le condizioni che sottostanno all’attivazione della clausola per gli investimenti pubblici produttivi, che permette cioè di non computare nel disavanzo le spese che cofinanziano i fondi strutturali, andando così oltre i rigorosi limiti enunciati nella lettera del 3 luglio 2013 del Commissario agli affari economici e monetari;
al riguardo, si orienti in tal senso il Consiglio affari generali del 18 novembre, ove è all’ordine del giorno una discussione sul punto;
si ritiene, infine, essenziale che l’Agenzia per la coesione territoriale, la cui struttura organizzativa è in fase di definizione, entri al più presto nella sua piena operatività, per assicurare alla gestione dei Fondi strutturali europei in Italia una maggiore efficacia ed efficienza, rispetto a quella dimostrata dal nostro Paese finora, tenendo pienamente conto del collegamento con la strategia Europa 2020 e con gli strumenti di governance economica ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Roberto Cociancich